REGOLAMENTO SULL’ETICA PROFESSIONALE DEI MEMBRI
SCOPO
Il regolamento sull’etica professionale dell’ASNFD stabilisce doveri e obblighi di ogni membro. Riflette elevati standard etici per assicurare un adeguato inquadramento della professione.
CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI
Associazione:
Associazione svizzera dei naturopati con diploma federale
Certificato di appartenenza:
Certificato rilasciato dall’associazione che attesta lo stato di membro in regola.
Paziente:
Persona che beneficia dei servizi professionali di un membro ASNFD.
Regolamento:
Regolamento sull’etica professionale dei membri in regola dell’Associazione svizzera dei naturopati con diploma federale o codice deontologico ASNFD, senza distinzione.
Servizio:
Azione o prestazione che mette una capacità tecnica o intellettuale a disposizione di una o più persone.
Membro:
Naturopata con diploma federale, studente in naturopatia, medico o farmacista in qualità di sostenitore, in possesso delle competenze richieste dall’associazione e in regola con l’adesione. Offre servizi e orienta il paziente, secondo le proprie conoscenze, verso scelte equilibrate di igiene fisica per prevenire, mantenere o migliorare la salute integrale: corpo, mente, emozioni e ambiente.
CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI
- Il membro è soggetto ai doveri e agli obblighi del regolamento e non può sottrarvisi.
- Il membro esercita la professione con competenza, integrità e lealtà.
- Il membro opera entro i limiti delle proprie competenze, conoscenze e risorse. Se necessario, deve formarsi, consultare un altro professionista o indirizzargli il paziente.
- La professione è esercitata nel rispetto della vita, della dignità e della libertà della persona.
- Il membro promuove benessere e salute a livello individuale e collettivo.
- Il membro favorisce educazione e informazione nel proprio ambito.
- Il membro assicura il rispetto del regolamento da parte dei dipendenti e di chi lavora per lui o con lui.
CAPITOLO 3 – DOVERI VERSO IL PAZIENTE
SEZIONE 1 – QUALITÀ DELLA RELAZIONE PROFESSIONALE
- Il membro mantiene una condotta irreprensibile sul piano fisico, mentale ed emotivo verso chiunque incontri nell’esercizio professionale.
- Il membro cerca di instaurare e mantenere una relazione di fiducia con il paziente.
- Il membro non deve abusare della relazione professionale né sfruttare dipendenza o vulnerabilità delle persone assistite. Durante tale relazione sono in particolare vietati rapporti sessuali, gesti o discorsi a carattere sessuale con il paziente; si veda la sezione sulla condotta sessuale scorretta.
- Il membro non interviene in questioni personali estranee al proprio ambito.
- In caso di trasferimento, sospensione del lavoro o cessazione della pratica, il membro assicura al paziente l’accesso a un seguito terapeutico.
SEZIONE 2 – LIBERTÀ DI SCELTA E CONSENSO
- Il membro rispetta il diritto del paziente di consultare un altro membro, professionista o persona competente. Non può prendere decisioni che pregiudichino tali diritti.
- Prima di ogni consultazione o servizio, il membro ottiene il consenso libero e informato del paziente.
- Il membro verifica che il paziente comprenda natura e conseguenze del servizio, ne facilita se necessario la decisione e la rispetta.
SEZIONE 3 – DISPONIBILITÀ
- Il membro non può rifiutare un servizio per motivi di razza, colore, sesso, gravidanza, orientamento sessuale, stato civile, età, religione, convinzioni politiche, lingua, origine etnica o nazionale, condizione sociale o disabilità.
- Il membro può interrompere i servizi solo per un motivo giusto e ragionevole.
- Costituiscono motivi giusti e ragionevoli, a titolo esemplificativo:
- perdita di fiducia del paziente
- mancanza di partecipazione del paziente
- incompatibilità di carattere che possa compromettere la riuscita del servizio
- conflitto d’interessi
- richiesta del paziente di atti che sa essere illegali, ingiusti o fraudolenti
- comportamento abusivo del paziente, come minacce o atti aggressivi
- motivi di salute del membro o importanti obblighi familiari
- pensionamento.
- Il membro che interrompe i servizi ne informa il paziente, possibilmente con ragionevole preavviso, e lo indirizza a un altro professionista.
SEZIONE 4 – RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
- Il membro mantiene il segreto su tutte le informazioni acquisite nell’esercizio professionale.
- Evita in particolare di rivelare che una persona ha utilizzato i suoi servizi e non intrattiene conversazioni indiscrete, neppure online.
- Il segreto professionale può essere revocato solo con l’autorizzazione del paziente o per obbligo di legge.
- Il membro adotta misure ragionevoli affinché dipendenti e collaboratori preservino la riservatezza.
- Le informazioni riservate non devono essere utilizzate a danno del paziente.
- Le informazioni riservate non devono essere utilizzate per ottenere vantaggi personali o per terzi.
SEZIONE 5 – TENUTA E ACCESSIBILITÀ DELLE CARTELLE
- Ogni cartella deve riportare:
- data di apertura
- nome, indirizzo e numero di telefono del paziente
- data di nascita
- bilancio di salute
- breve descrizione dei motivi della consultazione e data; tutte le consultazioni vanno registrate
- descrizione dei servizi e dei metodi utilizzati, con la data
- consigli forniti al paziente
- annotazioni, corrispondenza e altri documenti relativi ai servizi.
- Il membro registra in ogni cartella il tempo impiegato da sé e dagli eventuali dipendenti e tutte le note pertinenti, fino alla cessazione dei servizi professionali alla persona interessata.
- Ogni cartella deve essere conservata per almeno cinque anni dall’ultimo servizio.
- Le cartelle attive e inattive sono conservate in un locale o mobile chiudibile a chiave, non liberamente accessibile al pubblico.
- La gestione informatica delle cartelle è consentita purché:
- ne sia rispettata la riservatezza
- ogni registrazione o rapporto riporti il nome dell’autore
- l’ambiente informatico sia altamente sicuro: server, password, sessione bloccata quando il computer non è utilizzato, ecc.
- Il membro rispetta il diritto del paziente di consultare i documenti che lo riguardano e ottenerne copia entro un termine ragionevole.
- Può richiedere spese di riproduzione, trascrizione o trasmissione, informando prima il paziente dell’importo approssimativo.
- Se il paziente ritira un proprio documento, il membro inserisce nella cartella una nota firmata dal paziente con natura del documento e data del ritiro.
- In caso di assenza dallo studio, il membro adotta le misure necessarie per la sicurezza delle cartelle.
SEZIONE 6 – ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
- Lo studio è organizzato affinché identità e conversazioni delle persone presenti non siano percepibili dall’esterno.
- Nello studio o nelle vicinanze devono essere disponibili una sala d’attesa e un servizio igienico per i pazienti.
- Il membro non pratica in condizioni, stati o luoghi che possano compromettere la qualità dei servizi.
- Il certificato ASNFD valido è esposto nella sala d’attesa o nello studio.
- Una copia del regolamento etico ASNFD vigente è esposta al pubblico nella sala d’attesa.
SEZIONE 7 – COSTI DEI SERVIZI
- Servizi e tariffe devono essere esposti nella sala d’attesa e nello studio, in posizione visibile al paziente. Vanno indicati chiaramente:
- importo esatto degli onorari
- periodo di validità delle tariffe
- natura ed estensione dei servizi inclusi
- eventuali servizi supplementari non inclusi.
- Le modalità di pagamento sono esposte in un luogo visibile al paziente.
SEZIONE 8 – CONDOTTA SESSUALE SCORRETTA
- Il membro rispetta la vita privata e affettiva del paziente.
- Durante la relazione professionale non sono consentiti tentativi di seduzione o legami intimi o amorosi con il paziente.
- È vietato qualsiasi contatto sessuale con il paziente.
- Durante la relazione professionale è vietata ogni attività sessuale con il paziente.
- Il membro si astiene in particolare dal:
- molestare o abusare sessualmente del paziente
- chiedere o offrire favori sessuali
- pronunciare discorsi sessualmente allusivi, umilianti o degradanti
- commentare l’aspetto fisico, l’abbigliamento o l’orientamento sessuale del paziente
- proporre o garantire la guarigione di problemi o disfunzioni sessuali; se il paziente ne riferisce, va indirizzato a un terapeuta sessuologo clinico appartenente a un’organizzazione professionale
- praticare o suggerire manovre corporee o energetiche assimilabili a gesti sessuali o a connotazione sessuale.
CAPITOLO 4 – DOVERI VERSO LA PROFESSIONE
SEZIONE 1 – ATTI CONTRARI ALLA DEONTOLOGIA
- Il membro adempie i propri doveri con dignità e nel rispetto della legge. Sono in particolare sanzionabili dall’associazione:
- negligenza nell’esercizio professionale
- atti non necessari o sproporzionati alle esigenze del paziente, o moltiplicazione ingiustificata dei servizi
- sollecitazioni insistenti o ripetute a utilizzare i propri servizi
- atti o attività riservati ad altre professioni
- acquisizione illegittima di titoli e competenze e pratica fraudolenta
- uso della posizione di aiuto per approfittare della vulnerabilità del paziente
- esercizio sotto l’effetto di sostanze psicotrope o simili, incluso l’alcol
- garanzia di guarigione o remissione, anche in buona fede
- menzogne o occultamento di informazioni importanti sulla pratica
- richiesta di onorari per servizi non prestati, esclusi i buoni regalo
- mancato riconoscimento di un buono regalo valido e regolarmente pagato
- rilascio di ricevute fiscali o assicurative con dati errati su natura, importo o data del servizio.
SEZIONE 2 – FORMAZIONE CONTINUA
- Il membro segue almeno 15 ore annue di formazione continua collegata alla professione.
- Al rinnovo presenta all’associazione i giustificativi della formazione.
SEZIONE 3 – RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE
- Il membro si comporta con dignità, cortesia, rispetto e integrità verso l’associazione.
- Il membro paga la quota annuale, non rimborsabile.
- Risponde in modo completo e veritiero, nel più breve tempo possibile, alle richieste di persone regolarmente nominate e incaricate dall’associazione.
- Rispetta gli impegni assunti con l’associazione.
- Segnala i membri che ritiene inidonei, incompetenti o disonesti, o che ritiene abbiano violato il regolamento.
- Non esercita pressioni indebite né offre denaro o vantaggi per influenzare l’associazione o i suoi incaricati.
- Collabora alle ispezioni, annunciate o meno.
- Riconosce di essere l’unico responsabile della propria pratica.
- L’associazione può radiare temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi momento, un membro che non rispetti i regolamenti. La qualità di membro è compromessa o persa in particolare per:
- grave violazione del regolamento, compresa la formazione continua
- negligenza professionale
- rifiuto ingiustificato di un’ispezione annunciata o meno da parte di un rappresentante ASNFD
- frode
- mancato pagamento della quota
- ogni altro motivo ritenuto inaccettabile e dannoso per la professione.
- L’associazione raccomanda vivamente un’assicurazione di responsabilità professionale e civile.
SEZIONE 4 – INDIPENDENZA
- Il membro evita conflitti d’interessi apparenti, potenziali o reali.
- Dichiara all’associazione qualsiasi conflitto che possa influenzare la pratica, apparente, potenziale o reale, e propone un piano di gestione che l’associazione può accettare o rifiutare.
- Il membro si astiene dal:
ottenere vantaggi finanziari, in particolare prescrivendo dispositivi o prodotti; concedere vantaggi, commissioni o ristorni nell’esercizio professionale; accettare commissioni, ristorni o vantaggi materiali come membro, salvo ringraziamenti usuali e singoli regali di modesto valore, fino a CHF 100, non ripetuti.
SEZIONE 5 – RAPPORTI CON ALTRI MEMBRI E PROFESSIONISTI
- Il membro si comporta con dignità, cortesia, rispetto e integrità verso gli altri membri e professionisti. In particolare deve:
- instaurare e mantenere rapporti armoniosi
- astenersi dal denigrare altri membri o professionisti
- astenersi dal molestare, intimidire o minacciare altri membri o professionisti.
CAPITOLO 5 – PUBBLICITÀ
- La pubblicità del membro o a suo nome relativa alle attività a lui riservate deve identificarlo chiaramente come unico responsabile.
- È vietata pubblicità contenente informazioni errate o ingannevoli.
CAPITOLO 6 – UTILIZZO DELL’IMMAGINE DELL’ASSOCIAZIONE
- Il membro può riprodurre il simbolo grafico vigente dell’associazione:
- nella corrispondenza
- sul biglietto da visita
- su un avviso relativo allo studio e ai servizi riconosciuti dall’associazione.
- Ogni riproduzione dell’immagine dell’associazione deve essere conforme all’originale detenuto dall’associazione.
