REGOLAMENTO SULL’ETICA PROFESSIONALE DEI MEMBRI
SCOPO
Il regolamento sull’etica professionale dell’ASNFD stabilisce doveri e obblighi di ogni membro. Riflette elevati standard etici per assicurare un adeguato inquadramento della professione.
CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI
Associazione:
Associazione svizzera dei naturopati con diploma federale
Certificato di appartenenza:
Certificato rilasciato dall’associazione che attesta lo stato di membro in regola.
Paziente:
Persona che beneficia dei servizi professionali di un membro ASNFD.
Regolamento:
Regolamento sull’etica professionale dei membri in regola dell’Associazione svizzera dei naturopati con diploma federale o codice deontologico ASNFD, senza distinzione.
Servizio:
Azione o prestazione che mette una capacità tecnica o intellettuale a disposizione di una o più persone.
Membro:
Naturopata con diploma federale, studente in naturopatia, medico o farmacista in qualità di sostenitore, in possesso delle competenze richieste dall’associazione e in regola con l’adesione. Offre servizi e orienta il paziente, secondo le proprie conoscenze, verso scelte equilibrate di igiene fisica per prevenire, mantenere o migliorare la salute integrale: corpo, mente, emozioni e ambiente.
CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI
- Il membro è soggetto ai doveri e agli obblighi del regolamento e non può sottrarvisi.
- Il membro esercita la professione con competenza, integrità e lealtà.
- Il membro opera entro i limiti delle proprie competenze, conoscenze e risorse. Se necessario, deve formarsi, consultare un altro professionista o indirizzargli il paziente.
- La professione è esercitata nel rispetto della vita, della dignità e della libertà della persona.
- Il membro promuove benessere e salute a livello individuale e collettivo.
- Il membro favorisce educazione e informazione nel proprio ambito.
- Il membro assicura il rispetto del regolamento da parte dei dipendenti e di chi lavora per lui o con lui.
CAPITOLO 3 – DOVERI VERSO IL PAZIENTE
SEZIONE 1 – QUALITÀ DELLA RELAZIONE PROFESSIONALE
- Il membro mantiene una condotta irreprensibile sul piano fisico, mentale ed emotivo verso chiunque incontri nell’esercizio professionale.
- Il membro cerca di instaurare e mantenere una relazione di fiducia con il paziente.
- Il membro non deve abusare della relazione professionale né sfruttare dipendenza o vulnerabilità delle persone assistite. Durante tale relazione sono in particolare vietati rapporti sessuali, gesti o discorsi a carattere sessuale con il paziente; si veda la sezione sulla condotta sessuale scorretta.
- Il membro non interviene in questioni personali estranee al proprio ambito.
- In caso di trasferimento, sospensione del lavoro o cessazione della pratica, il membro assicura al paziente l’accesso a un seguito terapeutico.
SEZIONE 2 – LIBERTÀ DI SCELTA E CONSENSO
- Il membro rispetta il diritto del paziente di consultare un altro membro, professionista o persona competente. Non può prendere decisioni che pregiudichino tali diritti.
- Prima di ogni consultazione o servizio, il membro ottiene il consenso libero e informato del paziente.
- Il membro verifica che il paziente comprenda natura e conseguenze del servizio, ne facilita se necessario la decisione e la rispetta.
SEZIONE 3 – DISPONIBILITÀ
- Il membro non può rifiutare un servizio per motivi di razza, colore, sesso, gravidanza, orientamento sessuale, stato civile, età, religione, convinzioni politiche, lingua, origine etnica o nazionale, condizione sociale o disabilità.
- Il membro può interrompere i servizi solo per un motivo giusto e ragionevole.
- Costituiscono motivi giusti e ragionevoli, a titolo esemplificativo:
- perdita di fiducia del paziente
- mancanza di partecipazione del paziente
- incompatibilità di carattere che possa compromettere la riuscita del servizio
- conflitto d’interessi
- richiesta del paziente di atti che sa essere illegali, ingiusti o fraudolenti
- comportamento abusivo del paziente, come minacce o atti aggressivi
- motivi di salute del membro o importanti obblighi familiari
- pensionamento.
- Il membro che interrompe i servizi ne informa il paziente, possibilmente con ragionevole preavviso, e lo indirizza a un altro professionista.
SEZIONE 4 – RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
- Il membro mantiene il segreto su tutte le informazioni acquisite nell’esercizio professionale.
- Evita in particolare di rivelare che una persona ha utilizzato i suoi servizi e non intrattiene conversazioni indiscrete, neppure online.
- Il segreto professionale può essere revocato solo con l’autorizzazione del paziente o per obbligo di legge.
- Il membro adotta misure ragionevoli affinché dipendenti e collaboratori preservino la riservatezza.
- Le informazioni riservate non devono essere utilizzate a danno del paziente.
- Le informazioni riservate non devono essere utilizzate per ottenere vantaggi personali o per terzi.
SEZIONE 5 – TENUTA E ACCESSIBILITÀ DELLE CARTELLE
- Ogni cartella deve riportare:
- data di apertura
- nome, indirizzo e numero di telefono del paziente
- data di nascita
- bilancio di salute
- breve descrizione dei motivi della consultazione e data; tutte le consultazioni vanno registrate
- descrizione dei servizi e dei metodi utilizzati, con la data
- consigli forniti al paziente
- annotazioni, corrispondenza e altri documenti relativi ai servizi.
- Il membro registra in ogni cartella il tempo impiegato da sé e dagli eventuali dipendenti e tutte le note pertinenti, fino alla cessazione dei servizi professionali alla persona interessata.
- Ogni cartella deve essere conservata per almeno cinque anni dall’ultimo servizio.
- Le cartelle attive e inattive sono conservate in un locale o mobile chiudibile a chiave, non liberamente accessibile al pubblico.
- La gestione informatica delle cartelle è consentita purché:
- ne sia rispettata la riservatezza
- ogni registrazione o rapporto riporti il nome dell’autore
- l’ambiente informatico sia altamente sicuro: server, password, sessione bloccata quando il computer non è utilizzato, ecc.
- Il membro rispetta il diritto del paziente di consultare i documenti che lo riguardano e ottenerne copia entro un termine ragionevole.
- Può richiedere spese di riproduzione, trascrizione o trasmissione, informando prima il paziente dell’importo approssimativo.
- Se il paziente ritira un proprio documento, il membro inserisce nella cartella una nota firmata dal paziente con natura del documento e data del ritiro.
- In caso di assenza dallo studio, il membro adotta le misure necessarie per la sicurezza delle cartelle.